Abstract
[Ita:]Nel lavoro si è rivolta una critica all’operato del governo e delle Camere che, rispettivamente con il d.l. 51/2002 e con la successiva legge di conversione n. 106/2002, hanno introdotto il giudizio di convalida rispetto al provvedimento di espulsione con accompagnamento coattivo alla frontiera dello straniero, nel tentativo di adeguarsi al principio enunciato dalla Corte nella sentenza, pur di rigetto, n. 105/2001. Pur essendo condivisibili le intenzioni del legislatore, non sono apparse adeguate le modalità individuate. Le critiche sono state rivolte nei confronti della scelta di effettuare la convalida soltanto dopo l’avvenuta esecuzione del provvedimento di espulsione. In tal modo verrebbe leso il diritto di difesa dello straniero, ma anche la riserva di giurisdizione di cui all’art. 13 Cost. Peraltro la riserva di giurisdizione veniva intaccata anche dall’opzione originariamente effettuata dal decreto-legge, poi non confermata in sede di conversione, di assegnare al pubblico ministero, anziché all’autorità giurisdizionale, il potere di convalidare il provvedimento di accompagnamento coattivo alla frontiera.
Titolo tradotto del contributo | [Autom. eng. transl.] Coercive accompaniment at the border of the foreigner: reserve of jurisdiction and power of validation |
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Lingua originale | Italian |
pagine (da-a) | 645-669 |
Numero di pagine | 25 |
Rivista | Diritto Pubblico |
Volume | 2002 |
Stato di pubblicazione | Pubblicato - 2002 |
Keywords
- accompagnamento coattivo
- contraddittorio
- convalida
- difesa
- espulsione
- giurisdizione
- libertà personale
- straniero