Abstract
[Ita:]Ogni scelta normativa non deve contrastare con il concetto di uomo e di umanesimo
ricavabile dalla Costituzione. Solo così è possibile trovare un criterio a cui il legislatore può
ispirarsi per operare le proprie scelte. La carta costituzionale è ispirata da un complesso umanesimo o
da diversi tipi di umanesimo. Quello dell’art. 2, innanzi tutto, che riconosce i diritti inviolabili e i doveri
inderogabili derivanti da obblighi di solidarietà politica; dell’art. 3 che impedisce l’esclusione di un soggetto
o di categorie di individui; e, infine, dell’art. 4 che impone di svolgere un’attività secondo le proprie
capacità. Da questo insieme di norme emergerebbe chiaramente l’idea della necessaria relazionalità tra gli
individui e l’impossibilità di escludere qualsiasi soggetto dal tessuto sociale. Di conseguenza, la debolezza
o la malattia dovrebbero essere curate, proprio perché sarebbero espressione del bisogno di relazionalità.
Le pratiche eutanasiche, come anche l’accanimento terapeutico, sono in questa impostazione, invece, figlie dell’utilitarismo che è negazione della concezione umanistica che emerge dal dettato costituzionale.
Titolo tradotto del contributo | [Autom. eng. transl.] «Τοιονδ΄απέβη τόδε πρᾶγμα» A COMPARISON BETWEEN VIMERCATI B., INFORMED CONSENT AND INCAPACITY, GIUFFRE, MILAN, 2014 AND RAZZANO G., DIGNITY IN DIING, EUTANASIA AND PALLIATIVE CARE IN THE PROSPECTIVE PROJECT, COSTITUATION |
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Lingua originale | Italian |
pagine (da-a) | 1709-1714 |
Numero di pagine | 6 |
Rivista | RIVISTA ITALIANA DI MEDICINA LEGALE |
Volume | 2015 |
Stato di pubblicazione | Pubblicato - 2016 |
Keywords
- Fine vita - eutanasia - bioetica - testamento biologico