TY - JOUR
T1 - “Aritmie legislative” e nuovo statuto penale degli esercenti le professioni sanitarie
AU - Caputo, Matteo
PY - 2020
Y1 - 2020
N2 - [Ita:]L'esame delle recenti normative in materia di tutela penale degli esercenti le professioni sanitarie rilascia due linee di tendenza in atto, che sembrano rispondere a una comune opzione di politica criminale.
La prima linea è ben incarnata dalla l. 24/2017 e dalla l. 219/2017, promettenti entrambe sprazzi di non punibilità nei confronti degli esercenti le professioni sanitarie: la prima a favore di coloro i quali osservino le linee guida, la seconda a favore di coloro i quali rispettino la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo.
La seconda linea di tendenza è per certi versi opposta alla prima, perché riscopre il penale come strumento di protezione delle professioni sanitarie, sia attraverso le modifiche apportate alla disciplina dell’esercizio abusivo, sia attraverso la annunciata legge contro la violenza agli esercenti le professioni sanitarie . In un certo senso, potrebbe dirsi che gli ultimi due provvedimenti segnino il passaggio dell’attenzione legislativa dalla ‘sicurezza delle cure’ alla ‘sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie’.
In sostanza, a fare un rapido bilancio, è facile ottenere la seguente sintesi: meno penale a carico dei professionisti della salute, più penale per chi attenta agli interessi dei professionisti della salute, con la bilancia che pende decisamente dalla parte di questi ultimi. Attraverso questi quattro provvedimenti il legislatore sembra aver costruito uno scudo robusto a protezione di una categoria professionale che mai come oggi può contare su uno statuto di particolare favore.
AB - [Ita:]L'esame delle recenti normative in materia di tutela penale degli esercenti le professioni sanitarie rilascia due linee di tendenza in atto, che sembrano rispondere a una comune opzione di politica criminale.
La prima linea è ben incarnata dalla l. 24/2017 e dalla l. 219/2017, promettenti entrambe sprazzi di non punibilità nei confronti degli esercenti le professioni sanitarie: la prima a favore di coloro i quali osservino le linee guida, la seconda a favore di coloro i quali rispettino la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo.
La seconda linea di tendenza è per certi versi opposta alla prima, perché riscopre il penale come strumento di protezione delle professioni sanitarie, sia attraverso le modifiche apportate alla disciplina dell’esercizio abusivo, sia attraverso la annunciata legge contro la violenza agli esercenti le professioni sanitarie . In un certo senso, potrebbe dirsi che gli ultimi due provvedimenti segnino il passaggio dell’attenzione legislativa dalla ‘sicurezza delle cure’ alla ‘sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie’.
In sostanza, a fare un rapido bilancio, è facile ottenere la seguente sintesi: meno penale a carico dei professionisti della salute, più penale per chi attenta agli interessi dei professionisti della salute, con la bilancia che pende decisamente dalla parte di questi ultimi. Attraverso questi quattro provvedimenti il legislatore sembra aver costruito uno scudo robusto a protezione di una categoria professionale che mai come oggi può contare su uno statuto di particolare favore.
KW - esercenti professione sanitaria
KW - legge Balduzzi
KW - legge Gelli Bianco
KW - legge fine vita
KW - legge violenza medici
KW - responsabilità penale
KW - esercenti professione sanitaria
KW - legge Balduzzi
KW - legge Gelli Bianco
KW - legge fine vita
KW - legge violenza medici
KW - responsabilità penale
UR - http://hdl.handle.net/10807/155047
M3 - Articolo in rivista
SN - 2611-8882
VL - 2020
SP - 325
EP - 336
JO - CORTI SUPREME E SALUTE
JF - CORTI SUPREME E SALUTE
ER -